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La Corte Costituzionale si è pronunciata sui trattenimenti nei CPR degli stranieri richiedenti asilo

di
Francesco Giulio Cuttaia

Lo scorso anno, la sezione penale I della Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art.6, comma 2 – bis del decreto legislativo 142 del 2015 – introdotto dall’art.1, comma 2-bis, lettera a) del decreto legge 37 del 2025nella parte in cui è previsto che in caso di mancata convalida del trattenimento in un CPR dello straniero richiedente la protezione internazionale, quest’ultimo continua a permanere nel Centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore. Il giudice rimettente aveva ritenuto che tale disposizione contrastasse con numerosi articoli della Costituzione (3, 13, 24, 111 e 117) nonché, tra gli altri, con i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani (art.3) e con l’art.5 della CEDU. L’Unione delle Camere penali italiane (UCPI) e alcune Onlus, in qualità di amici curiae, avevano depositato opinioni esprimendosi a sostegno dell’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 40/2026 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sui richiedenti asilo

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 40/2026, depositata il 27 marzo scorso, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate. La motivazione di fondo che ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’inammissibilità di tali questioni poggia sulla considerazione che «l’obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione è, ovviamente, del tutto legittimo; e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà».

Richiedenti asilo, la sentenza scoraggia possibili abusi del procedimento di asilo, per evitare che tale strumento venga utilizzato per evitare provvedimenti di espulsione

Viene in evidenza altresì, come rileva la Corte, «la necessità di scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancora oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese di origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione». La Corte Costituzionale avverte, tuttavia, che tale obiettivo «deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale, desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art.13 Cost.», sottolineando altresì che «l’inammissibilità delle questioni non esime questa Corte dal riconoscere che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia».

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