Al 31 dicembre 2022, secondo i dati del Report mensile del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono risultati presenti in Italia 20.089 minori stranieri non accompagnati (MSNA), in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+64%) e del 2020 (+184%). Un incremento in larga parte riconducibile all’arrivo di minori originari dell’Ucraina. Secondo il Rapporto Global Trends, il 43% dei rifugiati del mondo sono bambini e sono sempre più numerosi i minori che si mettono in viaggio da soli.
I minori ucraini non accompagnati deportati in Russia
Secondo l’Università di Yale, dall’inizio della guerra i soldati russi avrebbero trasferito più di 6mila bambini e ragazzi ucraini, di età compresa tra i 4 mesi e i 17 anni, in 43 strutture di “rieducazione” residenti in vari territori controllati dai russi. Alcuni di loro, secondo i vari Rapporti, erano orfani, mentre altri sarebbero stati trasferiti con il consenso più o meno estorto dei loro genitori. Per questo crimine la Corte penale internazionale ha emanato un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin.
I MSNA: chi sono e quali strumenti normativi vigono a loro tutela
Il sistema normativo italiano ha recepito numerosi strumenti internazionali ed europei che riguardano i minori stranieri non accompagnati. Tra questi, la Convention on the Right of the Child, che prevede il principio del superiore interesse del fanciullo all’art. 3 e definisce il concetto di minore riferendosi a chi ha meno di 18 anni. A livello europeo rileva la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, art. 24, secondo cui il minore ha diritto a vedere considerato il proprio interesse superiore dalle Istituzioni private e dalle Autorità pubbliche, oltre ad avere diritto ad essere ascoltato e ad esprimere il proprio pensiero. Il Comitato Onu sui diritti dell’Infanzia ha rilevato inoltre una differenza fra minore non accompagnato (unaccompanied children) e minore separato (separated children). Il primo è un minore che non ha nessun adulto che si prenda cura di lui. Il secondo è invece un fanciullo che è separato dai propri genitori, o responsabili legali, ma non necessariamente da altri familiari. All’interno dell’Unione europea, la Direttiva 2011/95/EU fa riferimento al MSNA come un minore che fa ingresso sul territorio di uno Stato Membro non accompagnato da nessun adulto responsabile per lui, o che viene abbandonato successivamente all’entrata sul territorio dello Stato Membro.
I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale
Nel 2022 sono state presentate in totale 1.661 domande di protezione internazionale relative a MSNA, a fronte delle 3.373 presentate nel 2021. Il continente africano si conferma la principale area di provenienza dei MSNA (50%). Il primo paese di origine è l’Egitto (16%), seguito da Pakistan (14,7%), Gambia (9,2%), Bangladesh (9,1%), Somalia (6,7%).
Ricongiungimenti familiari ai sensi del Regolamento di Dublino
Secondo il Regolamento di Dublino, sono 66 i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo inseriti nella procedura di ricongiungimento familiare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022. Solo una è invece la pratica di outgoing, riguardante i minori che hanno presentato domanda d’asilo in Italia e che hanno segnalato la presenza di un familiare in un altro Stato membro. Le altre 65 pratiche sono di incoming, dedicate ai minori che hanno presentato domanda d’asilo in un altro Stato membro e segnalato la presenza di un familiare in Italia. Il paese d’origine più rappresentato è il Pakistan, seguito dal Bangladesh. Gran parte delle domande incoming è pervenuta dalla Grecia: 54 su 65.
Gli effetti della pandemia sui ricongiungimenti familiari
Nel biennio 2020-2021 la crisi sanitaria aveva inciso in maniera rilevante sull’allungamento dei tempi delle pratiche, a causa del blocco degli spostamenti transnazionali e nazionali. Tra il primo luglio e il 31 dicembre 2022 i tempi medi per il completamento delle procedure si sono drasticamente ridotti.