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Il Governo ha attivato la procedura legislativa per l’individuazione dei LEP

di
Francesco Giulio Cuttaia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 maggio scorso, ha approvato il disegno di legge recante la delega al Governo per la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali. Il disegno di legge si è reso necessario per apportate gli opportuni correttivi richiesti dal contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n.192 del 2024, avente ad oggetto i profili di legittimità costituzionale che erano stati sollevati nei confronti della legge n.86 del 2024, attuativa della disposizione contenuta nell’articolo 116, terzo comma della Costituzione, inerente l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia legislativa alle Regioni a statuto ordinario. Il provvedimento, che si compone di 33 articoli, conferisce al Governo una delega ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei LEP in relazione alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente, con riferimento alle molteplici materie indicate dall’articolo 3, comma 3 della legge n. 86 del 2024, con esclusione della materia “tutela della salute”. L’esclusione di quest’ultima materia si spiega con la circostanza che i Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti la tutela della salute sono stati da tempo normativamente definiti attraverso i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

L’essenza dei LEP risiede nel legame diretto con i diritti civili e sociali fondamentali che devono essere assicurati ai cittadini

A differenza dei LEA, i Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti tutti gli altri diritti civili e sociali, nonostante l’espressa previsione contenuta nell’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, non sono stati definiti o lo sono stati finora solo in parte. L’iniziativa del Governo, pur finalizzate ad accelerare il percorso normativo dell’autonomia differenziata, costituisce quindi un importante passo in avanti per colmare una lacuna costituzionale. Il problema centrale che probabilmente si porrà, non solo nelle aule parlamentari, ma a livello di dibattito pubblico generale, sarà costituito da “come” saranno definiti i LEP, risiedendo la loro essenza nel legame diretto con i diritti civili e sociali fondamentali che debbono essere assicurati ai cittadini – e non solo, ma anche a tutte le persone a diverso titolo residenti nel territorio nazionale – indipendentemente dalla ubicazione geografica. La surrichiamata disposizione costituzionale prevede infatti che i LEP “devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, evidentemente in modo uniforme.

Dall’attuazione della delega sui LEP non devono derivare nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica

Si tratta, quindi, non solo di definire gli standard qualitativi indispensabili delle prestazioni medesime, ma altresì di individuare le risorse per mantenere tali standard, superando anche le attuali, oggettive, diseguaglianze territoriali. Il disegno di legge contiene i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP ai quali dovrà ispirarsi il Governo nell’adozione dei singoli decreti legislativi. Tuttavia, il provvedimento si chiude con l’esplicita previsione che dall’attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.

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