Sharing mobility e disciplina legale, muoversi in un mondo che cambia

noleggio

In un mercato nel quale quasi un terzo dei veicoli immatricolati vengono utilizzati mediante la formula del noleggio, l’idea di un godimento conseguito attraverso una formula flessibile come quella del noleggio a lungo termine costituisce un elemento nuovo che fa apparire spesso inadeguate sia le discipline di Diritto pubblico (ossia quelle nelle quali la Pubblica Amministrazione individua nel proprietario la persona che normalmente gode del veicolo ed imputa a lui le conseguenti responsabilità) che di Diritto privato, ossia quelle che riguardano la responsabilità civile per i sinistri provocati dal veicolo e tutte le questioni collegate alla proprietà del veicolo stesso. Da questo punto di vista, chi si occupa di materie giuridiche, come legislatore, come funzionario della Pubblica Amministrazione, come consulente delle imprese, come giudice e come avvocato dovrebbe interpretare, leggere e plasmare il diritto tenendo in considerazione le profonde trasformazioni che hanno interessato il tessuto economico e che oggi sono testimoniate dalla crescente diffusione del godimento dei veicoli attraverso la formula del noleggio a lungo termine. L’analisi economica del diritto, ossia la capacità di interpretare i fenomeni giuridici alla luce di quelli economici, la capacità di dialogare con tutti gli operatori che compongono il sistema della mobilità e perfino l’attenzione ai profili della economia comportamentale dovrebbero essere tutti elementi presenti nella formazione del giurista chiamato a confrontarsi con fenomeni così complessi. 

Quasi un terzo dei veicoli immatricolati vengono utilizzati mediante la formula del noleggio

Una delle questioni rispetto alle quali emerge l’esigenza di superare l’approccio tradizionale, ad esempio, è quella legata ai rapporti che scaturiscono a seguito della violazione di regole del Codice della strada durante l’utilizzo del veicolo. In analogia con le altre legislazioni europee, il Nuovo Codice della Strada del 1992 recepiva la deresponsabilizzazione delle imprese proprietarie di veicoli a noleggio dal pagamento delle sanzioni al CdS per violazioni commesse dal locatario. L’impresa di noleggio ha ovviamente l’onere/obbligo di comunicare le esatte generalità del locatario contravventore. È stato all’epoca l’art. 196 del CdS un primo importante esempio di adattamento delle legislazione alla mutata concezione dell’utilizzo del bene auto, su cui il Ministero dell’Interno è stato sempre consapevole. Le imprese di noleggio, quindi, da sempre informano le PA di riferimento sulle generalità del locatario affinché procedano alla rinotifica nei loro confronti. Un articolo che, però, dopo 20 anni di onorato servizio, viene disatteso a corrente alternata dalla giurisprudenza in Cassazione ed ignorato da centinaia di Comuni. Con l’aumento della flotta a noleggio in circolazione nel corso degli anni le infrazioni in questione aumentano fisiologicamente, anche e specialmente nei territori dei piccoli comuni con l’abuso degli autovelox. Ne deriva un notevole contenzioso con un ritorno della casistica giurisprudenziale ancorata ad un paradigma tradizionale, imputando quindi le responsabilità per la violazione del Codice della strada anche alla impresa proprietaria del veicolo oggetto del contratto di noleggio.

Con l’aumento della flotta a noleggio in circolazione nel corso degli anni le infrazioni aumentano fisiologicamente

È stato necessario un importante intervento legislativo che nel 2021 ha rinforzato il delineato principio, anche a seguito delle forti preoccupazioni della Polizia Stradale per evidenti motivi di sicurezza nella circolazione. Proprio grazie ad un nuovo approccio è stato possibile superare questo orientamento e chiarire che, nell’ipotesi del noleggio, responsabile delle infrazioni è e non può essere altrimenti il conduttore del veicolo, lui responsabile in solido con chi ha sottoscritto il contratto di locazione. L’evoluzione dell’uso del veicolo è stata quindi recepita dal legislatore e da questo punto di vista l’attuale testo dell’articolo 196 del Codice la strada rappresenta il definitivo compimento di un percorso all’esito del quale la disciplina giuridica vigente ha registrato i profondi mutamenti impressi dal diffondersi del noleggio nell’ambito della circolazione stradale. Il testo vigente dell’art. 196 Cod. strada infatti dispone che «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà». Si tratta di tutti quei casi in cui la conduzione del veicolo non è più riconducibile al proprietario intestatario del veicolo. Ciononostante, con una norma di legge chiarissima, con ben 4 circolari della Direzione Generale della Polizia Stradale, si diffonde nel territorio un contenzioso in cui la PA è spesso soccombente. È pertanto necessario un adeguamento informatico delle PA interessate e sicuramente la auspicata digitalizzazione riuscirà ad evitare disagi e costi economici.

Il problema della tassa automobilistica regionale per il noleggio a lungo termine

L’avvento del car sharing e la progressiva digitalizzazione stanno sempre più indirizzando la mobilità nazionale verso l’uso condiviso del veicolo, parte integrante delle nuove piattaforme di Mobility as a Service. Diventa quindi necessario un piano organico, uno studio sinergico con i vari Enti di riferimento, per valutare possibili miglioramenti ed innovazioni della attuale normativa, che faciliti e non complichi gli aspetti tributari connessi alle nuove forme di mobilità, alla crescita esponenziale di trasporti e trasferimenti, ad una intermodalità sempre più richiesta da imprese e cittadini. Il settore del noleggio veicoli a lungo termine è stato recentemente soggetto ad una improvvida modifica legislativa su uno degli aspetti peculiari del business, contenuta nella manovra di Bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124). La norma stabilisce che dal 1° gennaio 2020 obbligato in via esclusiva al pagamento della tassa in questione non è più il proprietario del veicolo (l’impresa di noleggio), bensì l’utilizzatore dello stesso ed in base alla regione dove costui ha residenza o sede legale. Prescrivendo tale adempimento sono stati generati gravi disagi e maggiori costi specialmente alle imprese ed alle stesse Pubbliche Amministrazioni, che devono considerare ogni variazione di residenza nonché durata e modifica dei contratti. Un cambiamento che incide sui costi e sull’operatività quotidiana sulle aziende di noleggio, che svolgono un crescente ruolo nell’offerta dei servizi di mobilità per la clientela pubblica e privata, affrancandola da ogni adempimento gestionale. Questa complessità di gestione interessa oltre un milione di veicoli a noleggio distribuiti su oltre 250.000 soggetti contraenti (90.000 aziende, 3.000 PA, 161.000 soggetti privati), dislocati in 20 Regioni ed ognuna con una specifica normativa.

Il noleggio interessa oltre un milione di veicoli distribuiti su oltre 250.000 soggetti contraenti, di cui 90.000 sono aziende

In tale contesto, è evidente che la mobilità a noleggio, l’uso condiviso dei veicoli, si sviluppi ulteriormente. Considerando i livelli già consolidati nei principali paesi dell’Unione europea, con il superamento delle crisi causate dalla pandemia, è stimabile che entro il 2025 i veicoli a noleggio a lungo termine superino i 1,5 milioni di unità (2,5 milioni entro il 2030). Si tratta, è bene evidenziare, di veicoli che non solo circolano continuamente sull’intero territorio nazionale, ma che possono essere utilizzati da soggetti la cui residenza o sede legale varia ininterrottamente. Tali nuovi scenari rendono quanto mai opportuno intraprendere uno studio sinergico con i vari Enti di riferimento, per valutare possibili miglioramenti ed innovazioni della attuale normativa in questione, basata essenzialmente sul concetto di proprietà, via via sostituito da quello di utilizzo del bene.

Il concetto di proprietà va sostituito con quello di utilizzo del bene

Per dare puntuale valore, anche nel caso dei veicoli concessi a noleggio, ai principi di territorialità del prelievo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, in linea con quanto indicato dalla L. 42/2009 e dal successivo D.Lgs. n. 68/2011, potrebbe essere previsto unicamente per i veicoli immatricolati ad uso locazione senza conducente un regime speciale basato sui seguenti punti:

  • Il ripristino della tassa automobilistica a carattere erariale, di cui al DPR n. 39 del 1953 (presupposto della tassa nella circolazione del veicolo);
  • un regime a livello interregionale con versamento degli importi ad unico soggetto percettore e successiva ripartizione fra le Regioni in relazione ai parametri individuati dalla Conferenza Stato Regioni;
  • una gestione unitaria di tutti i dati e dei relativi pagamenti e procedure nell’ambito del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico.

Si eviterebbe il sorgere di un contenzioso tributario a livello locale/nazionale, garantendo con l’attività di sostituto di imposta svolta dalle aziende di noleggio certezza, puntualità e continuità nel pagamento della tassa automobilistica, semplificando le attività per tutti gli operatori interessati, supportandone la ripresa e la competitività.

*Enrico Al Mureden, Ordinario di Diritto civile all’Università di Bologna.

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