L’Europa e la questione siriana: tra guerra e diritto

La drammatica situazione relativa al costante flusso di migranti che sta interessando l’intera Europa e la connessa questione siriana hanno indotto Regno Unito e Francia a dichiarare la loro volontà di colpire, mediante raid aerei, le postazioni Isis in territorio siriano.

Tuttavia la decisione incontra delle serie perplessità se ci si pone nell’ambito del diritto internazionale. Incertezze emerse anche a settembre dello scorso anno quando sono iniziati i raid della coalizione anti Isis, guidata da Washington, in Iraq e Siria.

Va ricordato che l’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite prevede che “i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

Nonostante la disposizione contenuta nel citato articolo, in determinati casi tale divieto è oggetto di eccezioni che lo rendono inattuabile. Queste sono rappresentate: dalla legittima difesa; dall’uso delle forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; dal consenso dell’avente diritto; dall’intervento a protezione dei cittadini all’estero; dal cosiddetto “intervento di umanità”.

Appare chiaro che l’esimente della legittima difesa individuale (art. 51 Carta N.U.) non possa essere utilizzata in questo contesto in quanto la stessa prevede, come prima condizione, che lo Stato interveniente sia stato oggetto di un attacco armato oppure vi sia l’imminenza dello stesso (legittima difesa preventiva). Si potrebbe argomentare che, essendo l’Isis una organizzazione terroristica (sulla qualificazione di tale entità ci sarebbe forse da discutere), la quale minaccia costantemente attacchi nei Paesi occidentali, il requisito della imminenza sarebbe rispettato. Tuttavia resterebbe difficile provare concretamente la reale imminenza di un attacco posto che con tale termine ci si riferisce al nesso stringente di prossimità tra l’azione e l’attacco da prevenire.

Proseguendo, non vi è stata nessuna autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ad effettuare attacchi aerei in Siria, il che porta ad escludere l’applicabilità anche di tale eccezione.

Stessa situazione per quanto riguarda il consenso dell’avente diritto. Il Presidente siriano Bashar Al Assad non ha richiesto l’intervento degli Stati Uniti (e della coalizione che la stessa guida), della Francia o del Regno Unito sul proprio territorio. Almeno non ufficialmente. È possibile invece riscontrare il consenso dell’avente diritto relativamente all’intervento in Iraq, dove lo stesso governo ha richiesto l’aiuto della comunità internazionale in funzione anti-Isis.

Va altresì esclusa la motivazione della protezione di cittadini all’estero in quanto questa eventualità non rispecchia l’attuale situazione nell’area.

Infine vi è il cosiddetto intervento di umanità. L’uso della forza esercitato sulla base di tale esimente è volto a proteggere i cittadini dello Stato territoriale da trattamenti inumani e degradanti. Tuttavia un tale intervento, se non autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, è da considerarsi illecito secondo la dottrina maggioritaria.

In relazione a tale causa di giustificazione si parla spesso di dovere di ingerenza umanitaria. Questo tipo di motivazione è stata utilizzata in diverse occasioni passate per giustificare l’intervento armato in determinati contesti (si pensi all’intervento volto a tutelare le popolazioni curde e sciite nell’Iraq post guerra del Golfo 1991, oppure all’intervento della NATO contro la Repubblica Federale di Iugoslavia per proteggere la popolazione kosovara di etnia albanese contro gravi violazioni dei diritti fondamentali). Tuttavia, nonostante l’apprezzamento morale che può seguire ad un intervento fondato su tali motivazioni, non esiste una base giuridica che possa ricondurre nell’ambito dell’internazionalmente lecito un tale tipo di intervento, se non nel caso in cui questo sia il risultato dell’operatività di una delle precedenti cause di giustificazione elencate o di una esplicita autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Appare chiaro dunque che, sulla base del diritto vigente, un ruolo chiave dovrebbe essere ricoperto dalle Nazioni Unite le quali, tramite il Consiglio di Sicurezza, possono autorizzare ex capitolo VII della Carta un intervento militare. Ciò in quanto l’emergenza umanitaria è ormai considerata una minaccia alla pace, il cui mantenimento è sancito dall’art. 1 della Carta suddetta.

La breve ricognizione dei principi di diritto internazionale appena effettuata risulta utile per svolgere alcune considerazioni sulle dichiarazioni di Inghilterra e Francia più sopra riportate.

Appare abbastanza palese che la decisione di intervenire militarmente in Siria abbia un duplice obiettivo: il primo è quello di eliminare la minaccia rappresentata dallo Stato Islamico e il secondo è quello di rovesciare il Presidente Assad accusato di crimini contro l’umanità e ritenuto il principale responsabile della situazione attualmente esistente nel Paese.

Tuttavia, sulla base di quanto descritto, non sussistono attualmente le condizioni per consentire un intervento armato che sia aderente alle norme di diritto internazionale.

Qualora anche si volesse spostare la questione in ambito ONU ci si troverebbe davanti a un ulteriore ostacolo. Come noto le decisioni del Consiglio di Sicurezza devono prevedere il voto favorevole di nove membri dello stesso nel quale siano compresi i voti dei cinque membri permanenti, ognuno dei quali può esercitare il proprio diritto di veto.

È ragionevole pensare che la Russia eserciterebbe il proprio diritto di veto su qualsiasi decisione che il Consiglio volesse prendere in una generale prospettiva anti Assad. Eventualità già verificatasi nel 2013 relativamente alla red line proposta dal presidente U.S.A. come conseguenza dell’utilizzo di armi chimiche da parte del presidente siriano.

La Russia infatti è un prezioso alleato della Siria, ed è notizia proprio di questi giorni che Putin abbia ordinato la costruzione di un centro di controllo del traffico aereo vicino Latakia nonché di unità abitative per il proprio personale presso una base siriana, a conferma del suo concreto impegno al fianco del suo alleato mediorientale che gli garantisce, attraverso la base navale di Tartus, l’unico sbocco sul Mediterraneo. Inoltre non va dimenticato il ruolo dell’Iran che in questo contesto, forte dell’accordo sull’alleggerimento delle sanzioni stipulato recentemente, si pone sull’asse russo-siriano, fornendo supporto militare al presidente siriano, perseguendo altresì l’ambizione di acquisire un importante peso geopolitico nell’area.

La complessità della situazione evidenzia la crisi sia ideologica che operativa in seno alle Nazioni Unite. Non è possibile giungere ad un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza senza un coordinamento di fini diplomatici disegnato ad hoc per la Siria. Qualunque intervento militare deve prevedere un end state che attualmente non collima con gli interessi delle nazioni in gioco.

L’iniziativa di parte andrebbe a violare il diritto internazionale indebolendo ancora di più l’intera struttura normativa disciplinante i rapporti tra Stati che, in situazioni di crisi come questa, dovrebbe auspicabilmente essere solida e condivisa da tutti. L’uso della forza potrebbe causare invece un peggioramento della situazione interna del Paese a favore della propaganda terrorista.

Da lodare la posizione assunta dal nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale ha escluso una partecipazione dell’Italia all’iniziativa franco-britannica incoraggiando gli Stati coinvolti a trovare una soluzione diplomatica al problema.

 

 

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