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La stortura dei processi a distanza: la giustizia penale in tempo di pandemia

di
Nicola De Fuoco

È sotto gli occhi di tutti la estrema gravità dei problemi di ordine sociale, economico, creatasi a causa dell’esplosione, per larga parte incontrollata, dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intero Pianeta.

Emergenza che non poteva non produrre conseguenze in tutti i settori della società, come quello – già piuttosto martoriato – della giustizia italiana, ed in particolare, di quella penale.

Che il processo penale si presenti come un vero e proprio percorso ad ostacoli è cosa ormai nota a tutti; tanto, anche e soprattutto a causa della estrema farraginosità e complessità di una legislazione che ha prodotto modifiche isolate e, talvolta, improduttive, anziché intervenire in maniera più profonda e – come si dice – a trecentosessanta gradi, con strumenti finalizzati ad una concreta semplificazione della procedura, piuttosto che ad un intrecciarsi ingiustificato di norme.

Purtuttavia, tali evidenti criticità si sono acuite in modo esponenziale durante il cosiddetto periodo di lockdown pandemico, attraverso un proliferare di decreti ed ordinanze dettate dalla situazione emergenziale in atto, ma che, di fatto, ha prodotto più danni che benefici.

Basti pensare ai plurimi protocolli e linee-guida Covid-19 che hanno sostituito una normativa già piuttosto carente sul punto e che, in barba alle chiare disposizioni del Codice di procedura penale e soprattutto della stessa Costituzione Italiana, hanno introdotto una serie di norme per la celebrazione dei processi indifferibili “da remoto”, con le inevitabili conseguenze che ne sono poi derivate.

Inutile dire che la giustizia penale, ed in particolare il processo penale, non può essere celebrato e gestito “a distanza”, soprattutto se ci si riferisce a processi con detenuti, nei quali la presenza dei difensori e delle parti interessate assume un rilievo di primaria importanza.

Tanto più se a ciò si aggiunge una imbarazzante confusione tra provvedimenti locali e nazionali che hanno finito per inceppare il già complesso sistema giudiziario italiano.

Immaginiamo che cosa può comportare per un avvocato penalista assumersi la responsabilità di prestare il proprio consenso alla celebrazione di un processo a distanza, soprattutto se il suo assistito è soggetto detenuto: significherebbe, per esempio, correre il rischio di pregiudicare la garanzia costituzionale a che la persona posta in stato di restrizione della propria libertà possa partecipare personalmente al processo.

Il paradosso italiano, invece, ha prodotto nei quattro mesi di “arresti domiciliari forzati”, una miriade di norme, ordinanze, decreti ministeriali, con una cadenza allo stesso tempo impressionante e caotica, a tal punto che la maggior parte dei procedimenti già fissati sono stati rinviati in blocco, e per di più con la prescrizione sospesa (come se l’emergenza sanitaria fosse addebitabile agli avvocati).

Queste, in pratica, le conseguenze della cosiddetta “remotizzazione” del processo penale. Ossia il collegamento e/o la connessione su piattaforme private, per lo più straniere, che consente di interloquire a distanza tra un giudice e le parti private, di fare richieste, addirittura di sentire testimoni; e tanto, eludendo il sacrosanto principio del contraddittorio, l’incertezza sul trattamento dei dati sensibili, il confronto effettivo e concreto con tutte le parti processuali.

Insomma, una vera e propria stortura del processo – anzi del giusto processo –, che ha visto in prima linea l’intera Avvocatura Italiana, i giuristi e professori di diritto penale e procedura penale, in una strenua battaglia in difesa delle garanzie costituzionali (come già avvenuto per il Ddl sulla abolizione della prescrizione).

 

 

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