Il testo del nuovo reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali è stato definitivamente congedato dal Senato della Repubblica lo scorso 2 marzo, sollevando, a detta di molti, non poche perplessità.
Dopo una imponente sollecitazione mediatica, il Parlamento italiano ha deciso di fissare in fattispecie autonome ( art. 589 bis e 590 bis del codice penale) i reati sopra citati stabilendo, in caso di accertata responsabilità, un trattamento sanzionatorio decisamente pesante (reclusione da due a sette anni nella prima ipotesi e da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi).
Le pene sono ulteriormente inasprite nella ipotesi in cui venga cagionata la morte e/o lesioni di una persona, da parte di colui che si pone alla guida di un auto in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ad ulteriore sostegno della particolare incisività della nuova legge introdotta, è stato altresì previsto il raddoppio dei termini di prescrizione rispetto alle ordinarie fattispecie colpose.
Senza sottacere novità anche sotto il profilo delle misure cautelari, laddove la riforma prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 codice di procedura penale), e quello facoltativo per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Ad una prime lettura della legge, non può non evidenziarsi come, al di là della introduzione di una disciplina sistematica della nuova ipotesi delittuosa, le nuove norme, in particolare quelle sul trattamento sanzionatorio, si palesano sproporzionate anzi, paradossalmente più pesanti rispetto a quelle previste per alcuni reati dolosi, ossia quelli che, sono percepiti dalla collettività sociale come caratterizzati da rilevante disvalore sociale.
È chiaro che l’introduzione di una fattispecie autonoma quale quella dell’art. 589 bis c.p., crea una evidente disparità rispetto alla disposizione generale dell’art. 589 c.p. (ossia l’omicidio causato da colpa).
Una riflessione sul punto si impone, per quanto attiene al profilo dell’elemento psicologico previsto dalle nuove fattispecie: partendo dalla scelta legislativa di ritenere l’omicidio e le lesioni stradali come delitti colposi, quale spazio residuerebbe in caso di condotta dolosa?
Anche la giurisprudenza più recente, in realtà, si è mostrata propensa a considerare l’ipotesi dolosa, nella forma del cosiddetto dolo eventuale, ossia attraverso l’accertamento e/o la valorizzazione della condotta volitiva dell’agente che assume il rischio di realizzare l’evento lesivo sebbene, in svariati casi, tale accertamento si palesa arduo e talvolta irrispettoso dei diktat imposti dal giudice di legittimità (come non ricordarsi del celebre caso “Tyssencrupp”, in relazione al quale la Corte di Cassazione, adita dalla difesa degli imputati, annullava con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino, in quanto connotata da carenza motivazionale in ordine alla paventata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – dolo eventuale- ai fini della verificazione dell’evento ).
Tale scenario, anche alla luce delle variegate normative europee in materia, non può che aprire la strada a criticità e/o forti perplessità da parte degli addetti ai lavori; uno scenario,quello per il quale ha optato il nostro Paese, fortemente repressivo anche nelle ipotesi di condotte connotate da colpa.
La domanda, allora, nasce spontanea (come si diceva una volta): qual è e/o quale può essere il discrimen tra una pena prevista in caso di soggetto che causa un incidente mortale sotto l’effetto di sostanze psicotrope, e quella di chi, per mera distrazione, non rispetta la segnaletica stradale ?
Ai posteri l’ardua sentenza.