Sprechi, Risorse, Sostenibilità Ambientale & C.

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(Camera.it) La sostenibilità, l’uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco rappresentano sempre di più una necessità e prima di tutto una sfida e un impegno significativo per un Paese moderno, attento al bene comune e al proprio futuro. Il termine«sostenibilità » può essere declinato in tanti modi, con elementi che trovano ogni giorno concretezza nella vita dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni e delle imprese.

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di favorire, incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione nei confronti della riduzione dello spreco alimentare e del recupero e riuso delle eccedenze.

Lo sperpero, che diventa rifiuto e che ha un costo per l’intera collettività, comporta a sua volta un dispendio di risorse naturali e idriche utilizzate per produrre gli alimenti, consumo di concimi e di fertilizzanti e, soprattutto, emissioni di anidride carbonica a ogni livello della filiera, dalla produzione fino alla distribuzione e al consumo.

I dati preoccupanti che riguardano l’aumento della povertà e la cattiva alimentazione invitano a riconsiderare i modelli di consumo e a facilitare la transizione verso un’economia «circo- lare »: un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema.

Il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure previste anche nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

È utile riportare sinteticamente alcuni dati.

A livello mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate – pari a un terzo della produzione – lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell’attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone. È importante sottolineare che, entro il 2050, le previsioni indicano che la popolazione mondiale raggiungerà la cifra di 9 miliardi e la produzione di alimenti dovrà pertanto aumentare per garantire a tutti l’alimentazione.

L’osservatorio Waste Watcher quantifica in 8,1 miliardi di euro all’anno lo spreco domestico italiano nel 2014. Nello stesso tempo, in Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all’anno, senza contare le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.

Nel frattempo, la crisi economica ha incrementato le difficoltà di molte famiglie italiane a mantenere una corretta e sana alimentazione, nonostante la sicurezza alimentare rappresenti a tutti gli effetti un diritto fondamentale dell’umanità.

Il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio 2012, ha proclamato il 2014 quale « Anno europeo della lotta allo spreco alimentare » e ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell’umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l’efficienza delle fasi di produzione e di consumo. La risoluzione invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all’obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e a ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020.

In questo contesto, l’EXPO Milano 2015 e il protocollo denominato « Carta di Mi- lano » rappresentano un’occasione irripetibile per sensibilizzare l’opinione pubblica e per assumere impegni concreti anche a livello legislativo.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), ha accolto le sollecitazioni dell’Unione europea in materia di riduzione degli sprechi e, attraverso le opportune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « te- sto unico ambientale»), ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/ 98/CE).

È stato quindi avviato un percorso di consultazione di tutti gli stakeholders e dei protagonisti della filiera agroalimentare italiana: gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni di volontariato, le aziende, le associazioni dei consumatori, dei produttori e della grande distribuzione organizzata.

La direttiva quadro ha introdotto un principio innovativo di tutela dell’ambiente dagli impatti negativi che la crescita economica può comportare, ponendosi l’obiettivo di massimizzare la prevenzione dei rifiuti e invitando gli Stati membri a fissare specifici obiettivi di prevenzione e monitoraggio.

Il Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (adottato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 ottobre 2013), ai sensi dell’articolo 29 della direttiva, ha stabilito al momento tre obiettivi da raggiungere en- tro il 2020: a) riduzione del 5 per cento della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL rispetto al 2010; b) riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010; c) riduzione del 5 per cento della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010.

Il Piano ha previsto alcune misure di carattere generale e alcuni interventi specifici con riguardo a sei flussi prioritari di rifiuti: a) rifiuti biodegradabili; b) rifiuti cartacei; c) rifiuti da imballaggio; d) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; e) rifiuti pericolosi; f) rifiuti da costruzione e demolizione.

La presente proposta di legge si inserisce all’interno di tale contesto normativo e, al capo I, con l’articolo 1, si focalizza su precise linee di intervento volte a favorire la transizione verso un’economia circolare, in particolare attraverso la riduzione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali e favorendo il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale.

Il capo II prevede alcune norme di semplificazione della cessione, a fini di beneficenza, di prodotti non più adatti alla vendita o rimasti invenduti. Il riutilizzo e l’ulteriore trasformazione di tali beni contribuiscono al contenimento dell’uso delle risorse naturali e alla limitazione degli sprechi e incentivano iniziative di sostegno nei confronti di cittadini in condizioni di difficoltà economica.

L’articolo 2 interviene sulla legge n. 155 del 2003 (cosiddetta del « buon samaritano ») ampliando la platea dei soggetti e i beni ai quali tale normativa si applica. Tra l’altro, si prevede l’applica- zione delle norme in oggetto anche ai prodotti destinati all’alimentazione o al- l’igiene animale.

L’articolo 3 consente la cessione di prodotti alimentari invenduti il cui ter- mine minimo di conservazione sia stato superato da non più di trenta giorni a solo scopo benefico o per il sostegno vitale di animali. La cessione è possibile per i prodotti sui quali è indicato il termine utile di consumo.

Con gli articoli 4, 5 e 6 si detta una disciplina per la cessione dei prodotti alimentari invenduti da parte di negozi al dettaglio e della grande distribuzione organizzata. Le eccedenze alimentari non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonee all’alimentazione umana o animale dal punto di vista igienico-sanitario, possono essere cedute ad associa- zioni non profit o a comitati che effettuano la raccolta ai soli fini di beneficenza. I prodotti ai quali si applica la normativa sono le rimanenze di attività promozionali, di prodotti stagionali, di prodotti con data di scadenza ravvicinata, di test o lanci, di eventi meteorologici imprevisti e sfavore- voli, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati, di danneggia- mento della confezione esterna che non compromette i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza del prodotto.

L’articolo 7 detta disposizioni per de- finire in maniera univoca gli standard e le condizioni utili a consentire l’ulteriore trasformazione dei prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili per destinarli al consumo umano o animale, assicurando il minor spreco alimentare possibile sulla base delle conoscenze acquisite e del progresso tecnico.

L’articolo 8 demanda al Ministero della salute l’armonizzazione delle misure igienico-sanitarie per la donazione delle eccedenze a fini di beneficenza e la definizione di specifici piani di autocontrollo.

All’articolo 9 è istituito un Fondo per la ricerca scientifica nel campo delle perdite e degli sprechi di risorse naturali, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato al finanziamento dei progetti territoriali degli enti locali in materia di recupero, riuso delle eccedenze e limitazione degli sprechi e di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull’uso consapevole delle risorse. Una quota di tale fondo è utilizzata dall’ISTAT per svolgere indagini e acquisire dati in materia di spreco alimentare, lungo l’intera filiera, dalla produzione al consumo finale.

Il capo III introduce misure di semplificazione in materia fiscale per i beni ceduti gratuitamente, coordinandone l’applicazione con le modifiche introdotte alla legge n. 155 del 2003.

In particolare, con l’articolo 10, per quel che riguarda la cessione di prodotti a fini benefici e le erogazioni liberali: si elimina la comunicazione agli uffici del- l’amministrazione finanziaria da parte del cedente per valori fino a 15.000 euro e si prevede il superamento della comunica- zione scritta mediante modalità telematiche; si elimina la preventiva comunica- zione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate per erogazioni liberali di derrate alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e della persona; si elimina l’obbligo di annotazione mensile sui registri IVA di natura, qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente (adempimento che si risolve in una duplicazione, in quanto tali dati sono già presenti sia nel documento di trasporto emesso dal cedente sia nell’autocertificazione rilasciata dal ricevente).

Il capo IV prevede incentivi fiscali per sostenere e promuovere la limitazione degli sprechi favorendo l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

L’articolo 11 interviene in materia di tassazione sui rifiuti, introducendo quale componente di riduzione della tassa un coefficiente proporzionale alla quantità di prodotti che il produttore dimostri di aver ceduto secondo quanto previsto dalla legge n. 155 del 2003.

L’articolo 12 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le piccole e medie imprese del settore alimentare e delle bevande che effettuano investimenti ambientali. Il credito d’imposta è pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti.

L’articolo 13 prevede incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella misura massima di 3.500 euro. Il comma 2 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Infine l’articolo 15 interviene in materia di appalti introducendo nel codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 83, il criterio della cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle rimanenze tra quelli che la stazione appaltante può introdurre nel bando ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

 

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