Web tax, “fuochino”. Ecco cosa succede nei paesi europei

Dalla digital service tax inglese alla “GAFA tax” francese. L’Italia, partita per prima, si avvicina al traguardo con la Legge di Bilancio.

Il 13 dicembre 2018 il Parlamento Europeo, riunito in plenaria, ha votato ed approvato due relazioni, che chiedono all’Europa di introdurre un sistema comune di tassazione per i servizi digitali.
Il Parlamento Europeo ha in sostanza proposto alcune modifiche alle proposte già avanzate a marzo 2018 dalla Commissione europea, aggiungendo all’elenco dei servizi che possono essere considerati entrate fiscali la fornitura di “contenuti su un’interfaccia digitale come video, audio, giochi o testi che utilizzano un’interfaccia digitale”, indipendentemente dal fatto che tali contenuti siano di proprietà della società fornitrice o che questa ne abbia acquisito i diritti di distribuzione e riducendo la soglia minima al di sopra della quale i redditi di una società sono soggetti a tassazione (qualsiasi società che generi entrate all’interno dell’UE superiori a 40 milioni di euro durante l’esercizio finanziario in questione, mentre nella proposta della Commissione europea l’importo era di 50 milioni di euro).
È stata, invece, mantenuta l’aliquota del 3%, sempre proposta dalla Commissione, con la prospettiva di passare al 5%, dopo due anni dall’entrata in vigore delle nuove regole.
L’obiettivo è quello di colmare il divario tra la tassazione dei ricavi digitali e quella dei ricavi tradizionali, laddove, attualmente, in media, le imprese digitali sono soggette a un’aliquota fiscale effettiva pari solo al 9,5%, rispetto al 23,2% per i modelli d’impresa tradizionali.
Una soluzione provvisoria, nelle more di una soluzione permanente condivisa in sede comunitaria, dovrebbe dunque consistere nell’istituire il sistema comune d’imposta sui servizi digitali (“ISD”), applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, compresi i contenuti online, da parte di determinate entità, in cui gli utenti e le attività immateriali contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore.
I servizi imponibili consistenti nell’elaborazione, trasmissione o vendita dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali.
Soltanto determinate entità dovrebbero comunque essere considerate soggetti passivi, dovendosi, nelle proposte in esame, considerare soggetti passivi le entità che soddisfano entrambe le condizioni:
– l’importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall’entità per l’ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750.000.000 euro;
– e l’importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall’entità nell’Unione durante tale esercizio finanziario supera 40.000.000 euro.
La strada della tassazione di tali tipi di attività sta comunque per essere intrapresa, singolarmente, da vari Paesi.
Con la proposta di Digital service tax inglese, per esempio, si mira ad intercettare i proventi derivanti da operazioni tramite piattaforme telematiche e social network, big data, online marketplace etc.
La digital service tax inglese è quindi specificamente mirata su determinate “digital business activities”, i cui proventi ammontino, globalmente, a più di 500 milioni di sterline all’anno, di cui almeno 25 milioni derivino da transazioni connesse alla partecipazione di un cittadino residente sul territorio britannico e con soglia di esenzione fino ai primi 25 milioni di sterline.
L’imposta, nella proposta inglese, sarà applicabile:
– alle operazioni che avvengono su una piattaforma di social media, che trae infatti valore dalla partecipazione dell’utente e dai contenuti generati dagli utenti;
– alle operazioni che avvengono tramite un motore di ricerca, laddove il monitoraggio intensivo dei dati dell’utente consente alla piattaforma di personalizzare le esperienze per i singoli utenti e anche migliorare indirettamente le prestazioni della piattaforma per gli altri utenti e laddove un fattore chiave delle entrate è spesso la pubblicità basata sui dati forniti dall’utente medesimo;
– alle operazioni su un mercato online, che si basa sullo sviluppo di una grande rete di utenti su entrambi i lati della piattaforma e sulla scelta dei beni e dei servizi offerti dagli utenti.
Anche la Francia ha infine predisposto una sua web tax, già a partire da gennaio 2019.
Il tributo è stata già denominato “GAFA tax” (dalle iniziali di Google, Apple, Facebook e Amazon) e il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha riferito di puntare a far entrare nelle casse dello Stato almeno 500 milioni di euro l’anno.
Anche in questo caso, saranno i ricavi generati dalla pubblicità, dalle piattaforme e dalla vendita di dati personali. La misura potrebbe essere inclusa in un disegno di legge sulla modernizzazione dell’economia attualmente in discussione – nota come legge “Pacte”.
E l’Italia?
L’Italia, a dire il vero, era stata la prima a muoversi su tale terreno, approvando già, nel corso della Legge di Bilancio dello scorso anno, una sua web tax, che però è poi rimasta solo sulla carta per mancanza dei decreti attuativi.
E ora, con la Legge di Bilancio in corso di approvazione, viene avanzata una nuova proposta.
La nuova imposta sui servizi digitali, in corso di approvazione nell’ambito delle modifiche alla Legge di Bilancio, si applicherà ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-quater, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a € 5.500.000.
Saranno soggette alla nuova imposta (quando saranno emanati i decreti attuativi, a cui comunque la stessa norma rinvia) tutte le attività commerciali del settore relative alla “veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale”.
In sostanza, senza distinzione tra società con sede in Italia o all’estero, verranno tassati i ricavi derivanti sia dai servizi e dai beni venduti dalle piattaforme e sia dal trasferimento ad altri soggetti dei cosiddetti big data.
La nuova imposta prevede un’aliquota al 3% e si conforma alla linea comunitaria.
In conclusione, ogni tentativo di regolamentare un settore finora senza controllo è meritorio, dovendosi comunque anche evidenziare che una digital service tax che intercetti proventi legati all’economia digitale oggi non tassati è altra cosa rispetto al problema della mancata tassazione delle stabili organizzazioni occulte delle multinazionali del web.
E per risolvere tale ultimo problema, se si deve partire da esperienze pratiche, ne abbiamo due molto concrete:
1) Gli accertamenti già fatti a carico di alcune società del settore (e in corso a carico di altre) e già da questi pagati, ammettendo la presenza in Italia di una stabile organizzazione.
2) Il fatto che in Gran Bretagna, già dal 2015, c’è la diverted profit tax, che ha portato nelle casse inglesi notevoli risorse.
Si potrebbe dunque prevedere che l’Agenzia delle Entrate faccia, per determinati soggetti (ad esempio multinazionali con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro e che vendono servizi e beni in Italia per oltre 50 milioni) una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione; e magari, prima di fare questo, prevedere una specifica procedura di voluntary discolosure, dandogli così la possibilità di emergere volontariamente in cambio, per esempio, di annullamento delle sanzioni.
In conclusione, seguire la strada della diverted profit tax, con una procedura accertativa basata su indici presuntivi e la possibilità di acquisire, in contraddittorio con il contribuente, la eventuale prova contraria (rispettando così anche il principio di proporzionalità comunitario).
E con magari, in caso di mancato superamento delle presunzioni, l’applicazione di una ritenuta alla fonte sulle transazioni finanziarie, attraverso il coinvolgimento dei soggetti incaricati di eseguire i pagamenti.
Non si tratterebbe quindi di una nuova tassa, ma di una specifica previsione antielusiva, che consenta di individuare (semplicemente agevolando l’azione accertativa) la stabile organizzazione occulta.
Una digital service tax che intercetti proventi legati all’economia digitale oggi non tassati e la tassazione delle stabili organizzazioni occulte delle multinazionali del web intercetterebbero fenomeni diversi, e dovrebbero quindi essere complementari.
E soprattutto porterebbe centinaia di milioni di euro nelle casse erariali, se solo si riflette in ordine al fatto che gli stessi soggetti hanno anche già ammesso, in sede di adesione con l’Agenzia delle Entrate, la sussistenza della stabile organizzazione

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