Caporalato in agricoltura, schiavitù senza catene di ferro

La normativa e l’interpretazione della dottrina indicano una condivisibile descrizione dei soggetti attivi e passivi protagonisti della riduzione in servitù e schiavitù, della sua condotta e dell’evento specifico di questo reato. Il soggetto attivo è colui che (datore di lavoro), approfittando della condizione reale di inferiorità fisica, psichica o di una situazione di necessità dell’altro contraente (lavoratore), avvalendosi anche del reclutamento e relativo avviamento al lavoro in violazione del divieto di intermediazione (caporalato), stipula un accordo o crea una situazione di fatto (Cass., n. 3909/1990) in cui la persona presta la propria opera (il lavoratore) in uno stato di soggezione continuativa (cioè di limitazione della propria libertà di autodeterminazione) costretta a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento (cfr. Cass. n. 2841/2007).

Questa specifica fattispecie emerge chiaramente in relazione a varie situazioni riscontrate sul piano della realtà empirica, come ad esempio quello rilevato da un interessante servizio di inchiesta giornalistica[1] di Laura Bonasera che ha visto come protagonista un gruppo di venti lavoratori di nazionalità indiana residenti tra i Comuni di Sabaudia e Pontina, in provincia di Latina, impiegati in alcune aziende agricole della zona con retribuzioni di poche centinaia di euro al mese. Lavoratori che abitano in baracche precarie con copertura in amianto e accessibili solo superando un pesante cancello chiuso con una catena e un lucchetto, privi di servizi igienici essenziali e delle condizioni minime di abitabilità e decoro, obbligati anche a pagare un affitto mensile al proprietario italiano del fondo di circa 100 euro al mese cadauno. Si tratta di lavoratori impiegati tutti i giorni della settimana come braccianti agricoli per circa 12 ore al giorno e una retribuzione reale di circa 300 euro al mese[2]. Alcuni di questi sono privi del permesso di soggiorno e vivono una quotidiana condizione di disagio, sfruttamento, ricattabilità e subordinazione sia nei riguardi del proprietario del fondo e delle baracche in cui risiedono, dei caporali, del loro trafficante e del datore di lavoro che li utilizza secondo le proprie convenienze. Il loro status economico (povertà assoluta), la relativa condizione giuridica (irregolarità), gli obblighi derivanti dalla loro condizione di immigrati che hanno contratto debiti economici con il trafficante, spesso loro connazionale, che ha consentito col suo prestito e attività il loro arrivo e permanenza in Italia, gli obblighi (morali in primis) in termini di rimesse economiche che si hanno con la propria famiglia ancora residente in India, l’emarginazione sociale che ne limita la rete sociale e dunque l’ausilio che da essa ne potrebbe derivare, insieme allo sfruttamento lavorativo cui sono sottoposti quotidianamente, ne fanno espressione di una forma di schiavitù o servitù senza catene di ferro che conduce ugualmente ad individuarne la fattispecie indicata dalla normativa[3].

Si tratta di un’interpretazione moderna che supera quella ristretta della riduzione in schiavitù legata alla sola limitazione fisica delle libertà personali, peraltro spesso legata a stereotipi interpretativi che rinviano, anche a livello istituzionale, ad una lettura primitiva del fenomeno e non certo aggiornata alla sua complessità attuale. La situazione di necessità consente di includere nella fattispecie prevista condizioni di subordinazione lavorativa e sociale determinate dallo sbilanciamento reale dei rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratore derivanti da molteplici fattori che interagiscono tra loro, a partire dalla retribuzione e, per quanto riguarda i lavoratori di origine straniera, ad esempio, dalla loro condizione giuridica, la quale, spesso, rappresenta l’anticamera di sistemi di sfruttamento e ricattabilità degli stessi e presupposto, a volte, della formazione di nuove organizzazioni criminali[4], anche di stampo mafioso, o del rafforzarsi di quelle già operanti.

La stessa giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2841/2007) propone un’interpretazione della norma del codice penale non simbolica ma funzionale alla tutela effettiva della dignità della persona che si traduce nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione[5]. Il reato d’intermediazione illecita (art. 603 bis del c.p.) infine è più complesso di quello che comunemente viene ritenuto. Esso infatti viene considerato a condotta multipla e a forma libera, con evento a forma vincolata (comprendente lo stato di soggezione e la prestazione che ne deriva), di natura permanente (la protrazione dell’offesa del bene tutelato della personalità individuale dipende dalla volontà dell’agente) e abituale (più condotte della stessa specie si ripetono nel tempo, come deriva dalla definizione dell’evento come soggezione continuativa‚ accompagnato da una pluralità di prestazioni del soggetto passivo). Molti intermediari (italiani e stranieri), nella loro azione quotidiana, perpetuano sistematicamente la condizione di dominio e subordinazione del lavoratore, evidente relativamente ad almeno quattro fattori[6].

Esse partono dallo stato di necessità in cui si trova il lavoratore straniero legato alla retribuzione particolarmente bassa corrispostagli dal datore di lavoro, che lo obbliga alla subordinazione e allʹaccettazione delle condizioni materiali imposte. Secondo poi, dalla minaccia costante da parte del datore di lavoro e dell’intermediario, quotidianamente ricordata, di licenziamento o allontanamento in caso d’insubordinazione alle condizioni imposte, e la sua immediata sostituzione con un altro lavoratore, generalmente connazionale, disposto ad accettarle senza motivo di contestazione. Questa condizione spesso impedisce (o limita grandemente) la volontà del lavoratore straniero sottoposto a condizioni di sfruttamento lavorativo di denunciare formalmente il proprio datore di lavoro e/o caporale[7]. In questo senso lo scarso ricorso alla denuncia da parte dei lavoratori e delle lavoratrici[8] stranieri nei riguardi dei datori di lavoro, caporali, trafficanti e faccendieri vari, propensione riscontrata anche statisticamente, non è riconducibile, se non compiendo una pericolosa e discriminatoria capriola epistemologica, ad una qualche ragione di convenienza ma solo alla condizione materiale del lavoratore e alla sua intima e indiscutibile precarietà sociale e lavorativa (esistenziale). Per questa ragione ogni desiderio di denuncia è un atto di coraggio da sostenere e nel contempo da tutelare. Sostenere tesi contrarie spesso legittima interpretazioni razziste e xenofobe che sarebbe utile contrastare e rigettare.

La scarsa conoscenza della lingua italiana e delle prassi, norme e consuetudini vigenti volte alla tutela del lavoratore, dagli strumenti legislativi che consentono di sporgere denuncia e di ottenere forme materiali e immediatamente esigibili di tutela costituisce il terzo fattore. Per questa ragione risulta di fondamentale importanza un’adeguata riorganizzare territoriale dei servizi sociali in grado di tenere conto di una nuova stratificazione sociale generata anche dalle migrazioni e dall’impiego dei lavoratori e delle lavoratrici di origine straniera all’interno del mercato del lavoro spesso in nicchie occupazionali specifiche. A questo si devono aggiungere nuovi servizi, affidati anche ad organizzazioni qualificate, capaci di intrecciare nel loro dispiegarsi, nuove domande sociali e nuovi bisogni, spesso da soddisfare solo grazie a metodologie di intervento innovative e ragionate secondo una corretta sintesi tra ricerca teorica ed esperienze empiriche.

Infine, il vincolo etico ed economico pattuito in primis con il trafficante, spesso suo connazionale, che gli ha consentito, in cambio di una rilevante somma di denaro, di entrare (spesso legalmente) in Italia e di essere impiegato in un’azienda agricola, e poi la consapevolezza di non poter, almeno nel breve periodo, trovare unʹaltra occupazione. La combinazione di queste condizioni genera la subordinazione del lavoratore straniero, la relativa accettazione delle condizioni di sfruttamento lavorativo imposte e delle condizioni sociali che lo caratterizzano, a partire da uno stato di isolamento e segregazione sociale, soprattutto nei riguardi della società di accoglienza.

Relativamente alla condizione di soggezione del lavoratore e relativa limitazione della libertà di autodeterminazione, in definitiva, la giurisprudenza più recente ha stabilito che non è necessaria, per la sussistenza del reato, la sua totale privazione. Per la configurabilità del reato di riduzione in schiavitù è necessaria la costituzione, da parte dell’imprenditore, dello stato di soggezione continuativa che determina la compromissione prolungata nel tempo della capacità di autodeterminazione del lavoratore, senza che si presenti un’integrale privazione della sua libertà personale (Cass. n. 8370/2014; n. 25408/2014; n. 44385/2013). Si tratta di un’interpretazione moderna, in sintonia con le molte situazioni di sfruttamento lavorativo denunciate da varie ricerche sociologiche ed etnografiche. Ora si auspica un’evoluzione nella pratica applicazione di detti concetti in particolare nelle azioni investigative e poi giudiziarie per migliorare il contrasto allo sfruttamento lavorativo.

Contrastare il declino di un certo capitalismo che comprende lo sfruttamento come condizione ineludibile della propria dinamica è questione di civiltà prima ancora che politica.

[1] Cfr. “I nuovi schiavi” di Laura Bonasera, Piazza Pulita, La7, 28.04.2016, https://www.youtube.com/watch?v=0NkKgyf98BQ

[2] Cfr. Omizzolo M., Sodano P., Migranti e territori, Ediesse editore, Roma, 2014.

[3]  Ne deriva una ricattabilità e subordinazione costante dei lavoratori indiani che fanno di loro soggetti subordinati, vincolati alla loro condizione sociale e economica, emarginati e sfruttati per convenienza del sistema padronale vigente e per assenza di servizi investigativi, repressivi e di assistenza adeguati.

[4]  Cfr. Becucci S., Carchedi F., Mafie straniere in Italia. Come operano, come si contrastano, FrancoAngeli, Milano, 2016.

[5]   Il rispetto di questo articolo fondamentale della Costituzione risulta costantemente violato da nuove norme, prassi, riforme e comportamenti che ledono il diritto di ogni persona ad una equa retribuzione sino a determinare una nuova condizione che è quella del lavoratore non autosufficiente o del lavoro nella miseria.

[6] Cfr. Omizzolo M., Sodano P., Indagine sul contrasto allo sfruttamento lavorativo e di manodopera immigrata in Italia: dalla direttiva europea Sanzioni alla legge Rosarno in Democrazia e sicurezza, anno VI, n. 1, 2016, https://www.democraziaesicurezza.it/Osservatori/Osservatorio-sociale/Indagine-sul-contrasto-allo-sfruttamento-lavorativo-e-di-manodopera-immigrata-in-Italia-dalla-direttiva-europea-Sanzioni-alla-legge-Rosarno

[7] Dossier Amnesty International, Volevamo braccia e sono arrivati uomini: sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia, 2012, www.amnesty.it; Dossier Amnesty International, Lavoro sfruttato due anni dopo, 2014, www.amnesty.it.

[8]  Sulla condizione di reclutamento e impiego delle lavoratrici straniere sarebbe utile un approfondimento adeguato alla complessità e drammaticità del tema che somma ai processi e modelli propri dello sfruttamento lavorativo quelli direttamente legati alla propria appartenenza di genere, con ricatti sessuali e violenze che conducono a forme di depravazione del capitalismo particolarmente raccapriccianti e purtroppo non adeguatamente conosciute e contrastate.

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