L’elezione del Presidente della Repubblica. Una questione di Costituzione

La prossima scadenza del settennato dell’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le elezioni per la nomina del suo successore sono l’occasione per un approfondimento di tale importante figura costituzionale, che l’articolo 87 della Costituzione definisce “Capo dello Stato, che garantisce l’unità nazionale”. Egli è inoltre garante dell’equilibrio dei poteri, snodo essenziale tra parlamento e governo.

Il Titolo II, negli articoli che vanno dall’art. 83  al 91, è interamente dedicato al Presidente della Repubblica. Come è noto, la Carta è stata scritta dai costituenti come manifesto antifascista, come barriera contro ogni nuova tentazione autoritaria. Il ricordo ancora recente del regime fascista, di quella dittatura intollerante e razzista, che aveva portato il Paese alla guerra e alla rovina, incombeva  come un macigno. La monarchia, lungi dal rappresentare un argine, era stata inerte ed il re, appiattito sulla politica del governo, firmò persino le leggi razziste e antisemite del 1938, oltre all’entrata in guerra dell’Italia. Non a caso quel ventennio fu definito anche come il “regno fascista”.

La Carta costituzionale

La Carta introdusse un bilanciamento di poteri, in modo tale che nessuno di essi possa prendere il sopravvento sugli altri, attraverso un sistema di limitazioni reciproche. Il potere giudiziario può sanzionare i reati dell’Esecutivo, ma non quelli commessi dai membri del Parlamento nell’esercizio delle proprie funzioni. La medesima immunità copre il Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 90, primo comma Cost.  Le eccezioni sono costituite dai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, previa messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. L’organo giudicante in questi casi è la Corte Costituzionale. Per tutti i poteri pubblici vige il dovere di fedeltà alla Repubblica e quello di adempimento delle funzioni con “disciplina e onore”.

Il Presidente non rientra in nessuno dei tre poteri indicati da Montesquieu (legislativo, esecutivo e giurisdizionale), ma partecipa a ciascuno di essi. Le competenze sono tante, basti ricordare quelle più importanti: con riferimento al potere legislativo scioglie le Camere o una sola di esse quando il loro funzionamento rimane bloccato in mancanza di una maggioranza stabile, invia messaggi alle Camere, promulga le leggi, può rinviarle alle Camere per un riesame, emana i decreti legge e i regolamenti.  Nomina sino a cinque senatori a vita e cinque giudici della Corte Costituzionale, partecipa al potere giurisdizionale come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, concede la grazia e commuta le pene; partecipa al potere esecutivo quando nomina il presidente del Consiglio e i Ministri, presiede il Consiglio Supremo di difesa, ha il Comando delle Forze Armate, dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere, accredita e riceve gli ambasciatori, conferisce le onorificenze della Repubblica.

Proprio in relazione a tali funesti precedenti, la parola d’ordine nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente era “abbondare in garanzie”. Ed infatti, oltre alla tradizionale separazione dei poteri, venne costruito un sistema nel quale essi si limitavano e controllavano a vicenda. E tuttavia, non fanno difetto elementi di presidenzialismo, che vanno dalla durata della carica, il settennato che rappresenta un unicum tra i paesi europei; il potere di scioglimento delle Camere o di una di esse; l’interpretazione del ruolo, dapprima silente dei primi tre presidenti, poi sempre più protagonista, anche per capacità comunicativa, a partire dalla presidenza di Sandro Pertini. Il potere di scioglimento di uno o di entrambi i rami del Parlamento, in particolare, richiede solo il parere dei loro presidenti, peraltro non vincolante, ma, ovviamente, solo a seguito di voto di sfiducia. Non previste in Costituzione sono le consultazioni dei presidenti delle Camere, degli ex presidenti della Repubblica, divenuti senatori a vita, nonché dei segretari dei partiti presenti in parlamento, in occasione della scelta dell’incaricato di formare il nuovo governo, ma divenute ormai componenti essenziali della Costituzione materiale. Vi sono infine poteri non codificati, che il presidente della Commissione, Ruini, enunciò già nel corso dei lavori. Precisò che il Capo dello Stato non era “un evanescente personaggio”, né “un motivo di pura decorazione” o “maestro di cerimonie”, ma un “coordinatore di attività”, con una “missione di equilibrio e di coordinamento”.

Secondo l’art. 83 Cost. la nomina è affidata al Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti dei consigli regionali, tre per ogni regione, dei quali due espressi dalla maggioranza ed uno dell’opposizione. Solo la Val D’Aosta esprime un solo rappresentante. La votazione non è preceduta da dibattito, né da dichiarazioni di voto. Il Parlamento funziona solo come seggio elettorale. comprese le garanzie di segretezza del voto. Può essere nominato ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni e goda dei diritti civili e politici. Lo spoglio avviene al termine di ogni votazione e la nomina del presidente avviene con le maggioranze richieste dall’art. 83, terzo comma, Cost. e precisamente i due terzi dell’assemblea per le prime tre votazioni, la maggioranza assoluta per quelle successive.

Le altre elezioni

Nella storia delle varie elezioni del Presidente della Repubblica si verificò un curioso episodio. Nelle elezioni presidenziali del 1999, che portarono già al primo scrutinio all’elezione di Carlo Azeglio Ciampi, uno dei votanti, coperto ovviamente dal segreto dell’urna, ritenne di fare lo spiritoso, votando Diego Armando Maradona. Per stare allo scherzo,  il famoso calciatore  era ineleggibile anche perché non aveva compiuto cinquant’anni di vita.

Elezioni presidenziali del 1999, primo scrutinio. Carlo Azeglio Ciampi viene eletto Presidente della Repubblica con 707 voti. Dalle urne vengono fuori voti destinati ai nomi più disparati della scena politica italiana: da Nino Martinazzoli, Rosa Russo Jervolino (poi sindaco di Napoli) a Giulio Andreotti. Ci fu però un voto, fuori dal coro e mai rivendicato, destinato ad un uomo tanto caro ai tifosi del Napoli: Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro non poteva però ambire, nella realtà, alla carica di Capo dello Stato, essendo ineleggibile. Maradona era argentino e all’epoca non aveva ancora compiuto cinquanta anni.

Il dissenso all’interno della Assemblea Costituente avvenne tra i sostenitori dell’elezione popolare diretta e coloro che sostenevano invece l’elezione di secondo grado da parte dei rappresentanti eletti dal popolo. Prevalse la seconda opzione, ritenendosi, non a torto, che l’elezione diretta avrebbe conferito all’eletto uno “strapotere presidenziale”. Non a caso l’elezione diretta viene ancora propugnata dai sostenitori del regime presidenziale, piuttosto che di quello parlamentare.

Altro argomento, di attuale pressante attualità, è quello della durata della carica e del suo possibile prolungamento o addirittura raddoppio. Sul punto si richiama il primo comma dell’art. 85, che stabilisce la durata del mandato presidenziale in sette anni. Si tratta di un termine elevato se comparato con quelli di altri presidenti come in Francia (5 anni) o Stati Uniti (4 anni), ambedue rinnovabili una sola volta. In ambedue i casi i Presidenti di questi Stati cumulano i poteri di Capo dello Stato e Capo del governo e possono essere rieletti una sola volta. Da qui l’esigenza di una rinnovata manifestazione di fiducia da parte dell’elettorato sulla base del consenso conseguito nel primo mandato.

La questione della rielezione nella Costituzione

La Costituzione nulla dice circa la possibilità di rielezione, anche se nei lavori della Costituente era stato proposto di aggiungere all’art. 85, primo comma, “e non è rieleggibile”, altra proposta fu “e non è immediatamente rieleggibile”. Nessuna delle due proposte venne approvata, rendendo così possibile la rielezione, anche immediata, del presidente uscente. La soluzione adottata ha consentito l’attuale dibattito politico circa la possibilità (e l’opportunità) di un secondo mandato o, comunque, di un possibile sforamento del termine di uno-due anni. Il Costituente, adottando il termine lungo (non si rinvengono tempi analoghi nei paesi di democrazia costituzionale), ha voluto, implicitamente, decretarne l’improrogabilità. La rielezione del presidente uscente porterebbe la sua permanenza al Quirinale per 14 anni, una durata eccessiva con esiti preoccupanti: una Repubblica presidenziale di fatto.  Il limite di durata fu violato con la votazione che confermò la presidenza parlamentare di Napolitano, con larghissima maggioranza, quasi per acclamazione. Fu il Presidente eletto, che dopo due anni presentò le dimissioni, ma rimase un precedente potenzialmente pericoloso. La durata settennale presentava inoltre una peculiarità che la rendeva necessaria: il fatto che il Presidente sia eletto per sette anni, mentre le Camere per cinque, soddisfa l’esigenza della continuità nell’esercizio delle funzioni di guida del Paese e, nel contempo, contribuisce a rafforzare l’indipendenza dalle Camere che lo eleggono. Quando le Camere si rinnovano e il Presidente resta, significa svincolare il Presidente dalle Camere dalle quali deriva e rafforzarne la figura. Si parla oggi della possibilità di “proroga” della presidenza Mattarella, non previsto in Costituzione, tranne l’eccezione regolata dall’art. 85 Cost., ultimo comma, «se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi dalla loro cessazione, l’elezione (del Presidente della Repubblica) ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica». La proroga serve ad evitare vacanze di potere presidenziale, assicurare in tal modo la continuità ideale del Capo dello Stato come istituzione che non deve conoscere intervalli. Altri casi di proroga non sono previsti. Non tutti i presidenti riuscirono a completare i sette anni. Segni fu costretto alle dimissioni dopo due anni per gravi motivi di salute, Francesco Cossiga presentò le dimissioni poco più di due mesi prima della scadenza del suo settennato, Giovanni Leone sei mesi e mezzo prima, anche Azeglio Ciampi si dimise tre giorni prima della scadenza. Nei primi due casi si trattò di dimissioni dovute ai forti contrasti politici e non solo nei loro confronti.

Ciò che non è possibile è l’accorato richiamo al Capo dello Stato a “rimanere in carica”, a fare “il bis”. E non a caso il Presidente Mattarella ha tempestivamente comunicato che il suo mandato è in scadenza, senza alternative.

In chiusura, va aggiunto che ciascun presidente ha offerto una personale interpretazione del ruolo, a partire dai primi tre, silenti e riservati, alle intemperanze (da lui stesso definite “picconate”)  di Cossiga, al linguaggio antiretorico e schietto, anche critico verso i governi del tempo e all’apertura ai giovani, di “nonno” Pertini, alla liberazione da parte di Ciampi del termine “patria” dal collegamento con quello di identità sovranista  (tipico del ventennio e recentemente ripreso), per ricondurlo a quello di comunità legata non solo dalla cultura e dalla storia, ma soprattutto dai valori della Costituzione repubblicana. Da ricordare che  tre presidenti, Saragat, Pertini, Ciampi vennero dalle fila delle formazioni partigiane impegnate nella Resistenza.

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