Sulla depenalizzazione di alcuni reati

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 12 marzo, presieduto dal premier Renzi, passerà alla storia per aver introdotto importanti novità in materia di giustizia penale, attraverso il varo del decreto legislativo sulla depenalizzazione dei reati lievi, ovvero le nuove norme sulla cosiddetta “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

La depenalizzazione, in realtà, è piuttosto ampia – riguarda, addirittura ben 112 reati, tra cui l’omicidio colposo, lo stalking, giusto per citare i più gettonati -, tanto da non sottrarsi ad inevitabili critiche, polemiche e riflessioni da parte di tutti gli operatori della giustizia.

Ma che significa depenalizzare: ridurre un illecito avente rilevanza penale – parliamo di fattispecie che nella maggior parte dei casi prevedono la reclusione – a semplice illecito amministrativo.

La cosa non è di poco conto, visto il numero rilevante dei reati oggetto di depenalizzazione.

Il principio che è alla base delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo attuativo della legge-delega n. 67/2014, è che nelle ipotesi – ovviamente tutte da verificare – in cui l’offesa sia tenue e non abituale, lo Stato può rinunciare a perseguire penalmente l’autore della condotta illecita, così rimettendo in sede civile la propria tutela. È chiaro che, la sanzione inflitta dovrà tenere conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità del responsabile e della natura dei beni.

In pratica – uno schema del decreto legislativo lo spiega meglio – la non punibilità non è sinonimo di cancellazione generalizzata del reato, ma consegue, se il fatto sia astrattamente punito con la pena pecuniaria o con una detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa sia particolarmente tenue e la condotta del soggetto attivo non sia abituale.

È chiaro che – e qui è il vero problema – la cosiddetta particolare tenuità e la non abitualità, sussistendo le quali la sanzione penale lascerebbe il posto ad una tutela risarcitoria di tipo civile, non potrà che essere oggetto di valutazione da parte del giudice il quale, dovrà tenere conto delle doglianze della persona offesa e/o dello stesso imputato, le cui ragioni evidentemente contrapposte non potranno che emergere se non nel contesto di una dialettica processuale.

La finalità di questo singolare e – perché no – opinabile provvedimento?

Quella di ridurre drasticamente il sovraffollamento delle carceri italiane, sul quale il legislatore è già intervenuto con la nuova legge sulle pene alternative e il decreto “svuota carceri”.

Tirando le conclusioni sul punto, il nuovo decreto pone un serio problema di contemperamento che involge gli interessi delle parti processuali: il legale dell’imputato che cercherà di impedire che il proprio assistito venga attinto da sanzioni di carattere penale, e quello della parte civile che dovrà assicurare alla stessa una tutela risarcitoria in sede civile, che il più delle volte non è minimamente in grado di ristorare in tempi brevi il danno subìto.

Il tutto è affidato alla discrezionalità dei giudici, i quali, stando anche ad un orientamento maggioritario, si mostrano propensi ad una applicazione retroattiva della legge, nell’ottica del rispetto del principio del favor rei.

Il classico provvedimento all’italiana, frutto di valutazioni istintive e superficiali e che, in assenza, allo stato attuale, di un supporto giurisprudenziale univoco, ha generato e genera tutt’ora un inevitabile scetticismo da parte dei giudici di merito nell’applicazione della novella legislativa.

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