Con la risposta ad interpello n.771 del 10.11.2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato alcuni rilevanti profili in tema di spettanza delle agevolazioni per imprese operanti nell’ambito delle Zes. Nella specie, con riferimento all’agevolazione introdotta ai sensi dell’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il contribuente chiedeva chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’espressione normativa «per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zes» ai fini della spettanza dell’abbattimento al 50% dell’imposta sul reddito.
Regolamentazione Zone speciali e Agenzia delle Entrate
Nello specifico, la società chiedeva dunque se i soggetti già insediati in una Zes potessero beneficiare della suddetta agevolazione nel caso in cui vi avviassero una nuova attività in precedenza non esercitata. Secondo il contribuente, la realizzazione di un nuovo investimento ed il connesso avvio di una nuova attività nella Zes consentivano di beneficiare dell’agevolazione in esame, a partire dall’esercizio nel corso del quale fosse stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, evidenzia che l’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le cosiddette Zes, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del medesimo decreto legge n. 91 del 2017.
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Agevolazioni anche per le imprese già operanti in Zes
L’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021) ha poi introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali. E, in particolare, il comma 173 dell’articolo 1 citato, dispone che «Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (…) l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zes è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi». Ai sensi del successivo comma 174, poi, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle Zes per almeno dieci anni e conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella Zes per almeno dieci anni. Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’istanza rappresentata, osserva quindi che, alla luce del dato letterale e della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle Zes, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, l’agevolazione può spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle Zes, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro. In sostanza, le Zes si confermano ancora, anche alla luce della interpretazione datane dall’Agenzia delle Entrate, un valido strumento di sviluppo del tessuto imprenditoriale del Paese.
*Avv. Giovambattista Palumbo, Direttore dell’Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali.