Zes unica per le Regioni del Sud, via libera della Commissione Europea

zes unica

La Commissione Europea ha dato il via libera alla creazione di una Zona Economica SpecialeZes unica per le Regioni del Sud Italia, per rafforzare il sistema e sostenere la crescita e la competitività dell’intero Mezzogiorno, aprendo anche al dialogo per modificare e rendere permanente e strutturale la misura della Decontribuzione Sud (un intervento già prorogato fino alla fine del 2023). È quindi da ultimo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Dl 124 del 19 settembre 2023, che prevede appunto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova “Zes unica”, con specifiche agevolazioni, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. La Zes unica sostituisce le 8 diverse Zes finora attivate. Le aziende già operative e quelle che si insedieranno nelle 8 regioni della Zes unica potranno beneficiare di semplificazioni amministrative e burocratiche, insieme a una serie di agevolazioni fiscali.

La Zes unica sostituisce le 8 diverse Zes finora attivate

L’istituzione della nuova Zes unica trova corpo al Capo III del Decreto Sud, in cui, all’articolo 15, si prevede un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive per le imprese già operative o che si insedieranno e, per quanto d’interesse fiscale, all’articolo 16 il riconoscimento, per l’anno 2024, di un contributo emesso sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive. Per la concessione dell’agevolazione sono riconosciute valide le spese effettuate per l’acquisto, anche in leasing o con altri contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive di nuovo impianto o già esistenti sul territorio. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal Regolamento Ue 651/2014. In particolare, l’investimento iniziale è un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo di una struttura esistente. Sono riconosciuti anche gli acquisti di nuovi terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

L’intervento riguarda gli investimenti che potrebbero portare sviluppo produttivo, innovazione e ricadute occupazionali

La Zes unica prevede un disegno di politica industriale in grado di identificare tutti i settori oggetto di agevolazione, ma al tempo stesso di concentrare l’intervento su quegli investimenti che sono davvero in grado di portare sviluppo produttivo, innovazione e ricadute occupazionali, evitando la dispersione delle risorse in attività a vicolo cieco. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori – industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse anche le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Alla riduzione dell’Ires del 50% per 7 periodi di imposta si sostituiscono i benefici del credito di imposta della Zes unica

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili, comunque, i progetti di investimento di importo inferiore a 200mila euro. Il limite di spesa destinato al credito d’imposta per l’anno 2024 sarà determinato con un decreto del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, da emettere, di concerto con il Mef, entro il 30 dicembre 2023. Alla riduzione dell’Ires del 50% per 7 periodi di imposta, previsto per le 8 Zes attuali, si sostituiscono, dunque, i benefici del credito di imposta della Zes unica, che prevedono un aumento degli aiuti per le piccole imprese fino al 60%. Nel caso della Zes unica il Piano strategico, da approvare con decreto interministeriale, ha durata triennale. Esso definisce, anche in coerenza con il Pnrr, la politica di sviluppo della Zona e individua i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della Zes unica, anche in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte.

Gestione e assegnazione delle risorse

Per quanto riguarda la gestione delle risorse, Il Dl per la Zes unica introduce un nuovo meccanismo di coordinamento centralizzato, che prevede, a seguito della presentazione dell’istanza allo sportello unico digitale, una conferenza di servizi semplificata. Se la semplificazione burocratica è un elemento certamente positivo, la centralizzazione delle responsabilità potrebbe generare problemi logistici e operativi. Si prevede, inoltre, che il meccanismo di fruizione dell’incentivo non sia più automatico come avviene attualmente, ma a domanda, con ripartizione delle risorse in base all’ordine cronologico delle domande pervenute, oppure proporzionalmente. Anche questo aspetto rischia di compromettere gli obiettivi della Zes, in quanto l’incertezza nell’assegnazione delle risorse potrebbe scoraggiare gli investimenti nel Sud Italia.

Positiva la semplificazione burocratica, ma la centralizzazione delle responsabilità potrebbe generare problemi logistici e operativi

Si potrebbe fare di più? Forse sì, ma il percorso è tracciato e nelle zone insulari i vantaggi concedibili, alla luce di quanto sopra evidenziato, potrebbero anche essere allargati, ad esempio in termini di:
regime fiscale di vantaggio;
procedure amministrative semplificate;
agevolazioni doganali, dazi ridotti su importazioni ed esenzione sulle tasse per esportazione;
canoni di concessione agevolati ed esenzione o riduzione di imposte gravanti sugli immobili, tributi connessi allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi indivisibili, ecc.;
contributo in conto capitale per la realizzazione degli investimenti iniziali connessi all’insediamento produttivo;
deroghe alle regolamentazioni sui contratti di lavoro ed esenzioni o riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni.

Nonostante un quadro normativo di indubbio favore, del resto, le Zes italiane già operative non hanno ad oggi suscitato ancora un grande interesse per gli investitori nazionali e internazionali, e, per alcune, manca ancora il piano attuativo, con ostacoli normativi e burocratici che non consentono di sfruttare appieno le potenzialità di tale rilevante strumento. Per passare celermente alla fase operativa, come detto, sarebbe peraltro determinante avere norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, laddove i margini per far sì che tali misure siano compatibili ed efficaci ci sono e sono ampi.

*Avv. Giovambattista Palumbo, Direttore Osservatorio dell’Eurispes sulle Politiche fiscali.

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